Atto costitutivo e statuto
Articolo 1
(Costituzione della Fondazione)
È costituita dalla “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE”
una Fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Roma Tre Teatro Palladium”, ente filantropico di diritto privato disciplinato dalle norme dal presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, e per la quale verrà richiesto, ai sensi di legge, il riconoscimento della personalità giuridica.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di erogazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
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Articolo 3
(Finalità della Fondazione)
La Fondazione ha come scopo il sostegno alla formazione e produzione teatrale, cinematografica, coreutica e musicale, con particolare attenzione alle iniziative sviluppate dai più giovani.
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